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Garanzia Per Vizi Dell'Opera

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Garanzia per vizi dell’opera: muro abusivo e risarcimento negato
Una società committente ha costruito un muro di recinzione che ha invaso il terreno dei vicini. I vicini hanno chiesto la riduzione in pristino. La società ha chiamato in causa l'impresa costruttrice e il direttore dei lavori per essere risarcita, invocando la responsabilità contrattuale. I giudici hanno rigettato la domanda per prescrizione, poiché lo sconfinamento costituisce una difformità dell'opera visibile fin dal completamento dei lavori avvenuto molti anni prima. La Corte di Cassazione ha confermato che l'errato posizionamento spaziale rientra nella disciplina della garanzia per vizi dell'opera ex articoli 1667 e 1668 del codice civile. Pertanto, l'azione risarcitoria si è prescritta entro due anni dalla consegna, rendendo tardiva la richiesta di manleva.
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Garanzia per vizi dell’opera: paga i lavori chi contesta in ritardo
Un committente rifiuta di pagare un appaltatore per lavori edili eseguiti in tre immobili, eccependo la prescrizione dei crediti e la presenza di difetti costruttivi. I giudici di merito accertano che i lavori a Milano sono stati eseguiti nel 2008 e non nel 2004, escludendo la prescrizione. Per le altre opere, i giudici rilevano il mancato rispetto dei termini per attivare la garanzia per vizi dell'opera, poiché il committente ha contestato i difetti dopo quasi un anno dalla consegna, ben oltre il limite di sessanta giorni previsto dalla legge. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del committente, confermando che l'onere di provare la tempestività della denuncia spetta a chi invoca la garanzia. Il committente perde la causa ed è condannato a pagare i lavori e le spese legali.
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Garanzia per Vizi Opera: Rimborso Riparazioni è un Diritto
Un'azienda committente, dopo aver sostenuto i costi per eliminare i difetti di un macchinario causati dall'errato lavoro dell'appaltatore, chiede a quest'ultimo il rimborso. I giudici di primo e secondo grado respingono la richiesta, considerandola una 'domanda nuova' e diversa rispetto a quella iniziale di pagamento. La Corte di Cassazione ribalta la decisione, stabilendo un principio fondamentale sulla garanzia per vizi dell'opera: la richiesta di rimborso per le spese di riparazione non è una domanda nuova, ma una legittima espressione della garanzia stessa. I giudici devono guardare alla sostanza dei fatti, che sono rimasti identici, e non fermarsi a un'interpretazione formalistica. Vince quindi il committente, il cui diritto al rimborso dovrà essere riesaminato.
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