La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per furto di energia elettrica. La Corte ha stabilito che il reato è consumato, e non solo tentato, nel momento in cui avviene un prelievo abusivo in grado di alimentare gli elettrodomestici, a prescindere dalla registrazione dei consumi. È stato inoltre confermato che la concessione delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che in questo caso è stata esercitata correttamente. Di conseguenza, è stato confermato il furto di energia e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione.
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