Definizione
Il reato che si verifica quando qualcuno ruba oggetti entrando in un luogo dove una persona vive o svolge attività private, anche se non è la sua residenza principale o è temporaneamente disabitato.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 44 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 68% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 17%
- Rigettato 15%
- Inammissibile 68%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 751%
- Penale Sez. 544%
- Penale Sez. 45%
Precedenti più richiamati
- Cass. 34475/2018in 8 provvedimenti
- Cass. 35677/2022in 7 provvedimenti
- Cass. 19366/2021in 3 provvedimenti
- Cass. 32245/2018in 3 provvedimenti
- Cass. S.U. 31345/2017in 19 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
Due individui si introducono nottetempo in un ristorante sfondando diverse pareti per raggiungere la cassaforte aziendale. Durante l'incursione, gli autori attraversano lo spogliatoio riservato al personale e intimano il silenzio a un addetto alle pulizie presente in pausa lavorativa. L'attivazione immediata di un allarme nebbiogeno provoca la fuga precipitosa dei malviventi prima dell'impossessamento del denaro. La Corte d'appello riqualifica l'iniziale imputazione di tentata rapina in tentato furto in privata dimora, aggravato dalla violenza sulle cose e dalla minorata difesa. La Corte di Cassazione respinge integralmente i ricorsi proposti dagli imputati e conferma la loro condanna. I giudici stabiliscono che lo spogliatoio aziendale integra la nozione di privata dimora. Il transito funzionale attraverso tale ambiente riservato determina l'aggravante a prescindere dalla diversa collocazione del bottino finale cercato dai responsabili.
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Due persone hanno rubato quattro termosifoni da un'abitazione in ristrutturazione. Sono stati condannati per furto in privata dimora. La difesa sosteneva che l'immobile, essendo disabitato e in cattive condizioni, non potesse essere considerato una "privata dimora". La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che un'abitazione, anche se temporaneamente non abitata o in ristrutturazione, mantiene la sua natura di privata dimora se non è abbandonata e conserva un legame stabile con il proprietario, custodendo beni di valore. La condanna è stata quindi confermata.
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Un Lavoratore era stato condannato per **furto in privata dimora** aggravato, avendo rubato in una casa colonica. Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che l'immobile non fosse una vera "privata dimora". La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la difesa chiedesse di rivalutare fatti già accertati, cosa non permessa in Cassazione. La Corte ha quindi confermato la condanna e ha imposto al Lavoratore il pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un imputato condannato per il reato di furto in privata dimora commesso nel novembre 2018. Il ricorrente lamentava una carenza di motivazione nella sentenza di secondo grado, sostenendo che i giudici avessero valutato gli indizi in modo superficiale e senza rispondere alle censure difensive. I giudici di legittimità hanno rilevato la totale genericità delle doglianze, che riproponevano argomentazioni già respinte senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto pienamente corretta la ricostruzione accusatoria, basata sulla presenza dell'auto di un complice sul luogo del delitto, sulle dichiarazioni della persona offesa e sull'analisi dei tabulati telefonici. Il ricorrente deve versare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Due individui hanno fatto irruzione nel garage condominiale di una vittima. I soggetti hanno sottratto vini pregiati, un baule per auto e attrezzi da lavoro dal box privato, spostando gli oggetti negli spazi comuni dello stabile. Le forze dell'ordine hanno bloccato gli autori prima che potessero allontanarsi dall'edificio, grazie all'allarme scattato in una banca vicina. La difesa ha sostenuto l'ipotesi del solo tentativo, poiché la refurtiva non era mai uscita dall'area condominiale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna per furto in privata dimora consumato. Per la consumazione del reato basta acquisire la piena e autonoma disponibilità della refurtiva, anche solo per breve tempo e restando all'interno del perimetro condominiale.
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La Cassazione ha annullato una condanna per "furto in privata dimora" riguardante il furto di beni da uffici. I Giudici di merito avevano erroneamente qualificato gli uffici come "privata dimora" senza dimostrare che vi si svolgessero attività di vita privata in modo non occasionale. La Suprema Corte ha chiarito che un luogo di lavoro è "privata dimora" solo se ha caratteristiche simili a un'abitazione, con accesso riservato e attività personali. La sentenza è stata annullata con rinvio per riqualificare il reato come furto semplice aggravato e ricalcolare la pena.
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Due uomini hanno tentato di rubare gasolio da un peschereccio ormeggiato di notte. La Corte d'Appello li ha condannati per tentato furto in abitazione (o meglio, in privata dimora). I ricorrenti hanno sostenuto che un peschereccio non potesse essere considerato una privata dimora, specialmente se vuoto. La Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha stabilito che un peschereccio, con cabine e aree per la vita dell'equipaggio, costituisce un luogo di privata dimora. La presenza o meno di persone al momento del fatto è irrilevante. Ciò che conta è la destinazione del luogo alla vita privata e il diritto di escludere terzi. La condanna per Furto in privata dimora è stata confermata, così come le aggravanti e il diniego delle attenuanti.
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L'Imputato si è introdotto nottetempo all'interno di uno studio legale, sottraendo denaro contante, elementi d'arredo e un computer portatile. I giudici di merito lo hanno condannato per il reato di furto in privata dimora. L'autore del reato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che lo studio professionale non potesse considerarsi una privata dimora e invocando la qualificazione meno grave di furto aggravato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno confermato che lo studio professionale costituisce una privata dimora, poiché il professionista vi compie attività riservate ed esercita il potere di vietare l'accesso a terzi senza il proprio consenso. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna dell'Imputato, imponendogli il pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro.
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Un paziente presente nella sala d'attesa di uno studio odontoiatrico ha sottratto il portafogli del professionista, custodito nei pantaloni all'interno del bagno privato dello studio, utilizzandone poi la carta di credito in una gioielleria. I giudici di merito hanno condannato l'imputato per furto in privata dimora aggravato dalla destrezza e uso indebito di carta di credito con recidiva. L'autore ha proposto ricorso per cassazione contestando l'identificazione e sostenendo che lo studio medico non costituisse privata dimora. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici supremi hanno chiarito che i locali riservati di uno studio professionale, compreso il bagno privato sottratto all'accesso del pubblico, rientrano a pieno titolo nella tutela dell'art. 624-bis c.p., confermando la condanna e disponendo il pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un individuo era stato condannato per furto aggravato, specificamente per un furto in privata dimora, avvenuto in un cantiere edile. La Corte d'Appello aveva confermato la condanna, ritenendo il cantiere una privata dimora. La Corte di Cassazione ha invece chiarito che un cantiere non rientra nella definizione di privata dimora, in quanto non è un luogo dove si svolgono atti della vita privata. Questa errata qualificazione ha portato all'annullamento della sentenza e all'estinzione del reato per prescrizione.
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L'imputato concorda una pena per il reato di furto in privata dimora commesso all'interno di uno studio dentistico. Successivamente, la difesa propone ricorso per cassazione contestando la qualificazione giuridica. Secondo il ricorrente, uno studio professionale non rientra nella nozione di privata dimora. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che, in caso di patteggiamento, la qualificazione del fatto si può contestare solo per un errore manifesto ed evidente. Nel caso specifico, stabilire se nello studio dentistico si svolgessero o meno atti di vita privata richiede valutazioni di merito non consentite in sede di legittimità. Di conseguenza, la Suprema Corte conferma la condanna dell'imputato e lo sanziona con il pagamento delle spese e della Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di due donne condannate per il reato di furto in privata dimora. Le imputate avevano richiesto la derubricazione del reato in violazione di domicilio per poter accedere all'estinzione del reato tramite condotte riparatorie, oltre alla concessione delle attenuanti generiche. I giudici di legittimità hanno confermato la decisione della Corte di Appello, ribadendo che la ricostruzione dei fatti non può essere ridiscussa in Cassazione e che il diniego delle attenuanti era stato adeguatamente motivato. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e le ricorrenti dovranno pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Un uomo è stato condannato per aver commesso un furto all'interno della cabina di uno stabilimento balneare. La difesa ha presentato ricorso sostenendo che la cabina non potesse essere considerata un luogo di privata dimora. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno stabilito che la cabina di uno stabilimento balneare rientra nella nozione di privata dimora tutelata dall'articolo 624-bis del codice penale. Questo perché si tratta di uno spazio temporaneamente riservato all'uso esclusivo di un soggetto, idoneo a garantire la riservatezza per attività intime come spogliarsi o custodire effetti personali. Di conseguenza, l'azione configura pienamente il reato di furto in privata dimora.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per furto in abitazione. L'imputato aveva rubato all'interno della cabina di uno stabilimento balneare, sostenendo che questa non potesse considerarsi una privata dimora. La Suprema Corte ha chiarito che la cabina, essendo dotata di arredi, elettrodomestici e brandina, e venendo chiusa a chiave dal gestore per uso personale, rientra nella nozione di privata dimora. Di conseguenza, si configura il reato di furto in privata dimora. La Corte ha inoltre respinto l'eccezione sulla mancata traduzione degli atti, poiché l'imputato aveva precedentemente dichiarato di comprendere la lingua italiana. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per furto in privata dimora. Il colpevole aveva sottratto 135 euro e due telefoni cellulari di ultima generazione, contestando poi il diniego delle attenuanti generiche e della speciale attenuante del danno di speciale tenuità. I giudici hanno stabilito che il valore degli smartphone esclude la speciale tenuità del danno e che i precedenti penali del ricorrente giustificano ampiamente il diniego delle attenuanti generiche.
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L'Imputato è stato condannato per furto in privata dimora pluriaggravato, lesioni e altri reati, commessi di notte all'interno di un bar chiuso al pubblico, dove il custode alloggiava temporaneamente. La Cassazione ha confermato la qualificazione del fatto come furto in privata dimora, ribadendo che i luoghi di lavoro sottratti al pubblico in cui si svolgono atti di vita privata rientrano in tale nozione. Ha inoltre confermato l'aggravante della minorata difesa per l'ora notturna. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso limitatamente al reato di lesioni personali, riscontrando un vizio di motivazione sulla dinamica del ferimento della vittima. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio su questo specifico punto, confermando la responsabilità per gli altri reati.
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L'Imputata è stata condannata per tentato furto in privata dimora ai danni di uno spogliatoio riservato agli operai in un cantiere edile. La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello, sostenendo che lo spogliatoio non potesse considerarsi un luogo di privata dimora e invocando l'istituto del reato impossibile. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la nozione di privata dimora comprende anche i luoghi di lavoro, come gli spogliatoi aziendali, in cui si compiono atti della vita quotidiana in modo riservato e con esclusione di terzi. Di conseguenza, la condotta integra pienamente il reato di furto in privata dimora. L'Imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Tre imputati sono stati condannati per furto aggravato commesso all'interno di una struttura alberghiera. Gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione contestando la qualificazione del fatto come furto in privata dimora, sostenendo che l'albergo fosse in stato di abbandono e che i beni fossero pignorati e non sequestrati. La Corte di Cassazione ha chiarito i confini del reato di furto in privata dimora, confermando che le strutture alberghiere rientrano in tale nozione e che il pignoramento equivale al sequestro ai fini dell'aggravante. Tuttavia, accogliendo parzialmente i ricorsi, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per un nuovo giudizio.
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L'Imputato è stato condannato per il reato di furto in privata dimora dopo aver sottratto un televisore e una bicicletta. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che si trattasse di un mero tentativo, poiché la vittima aveva immediatamente inseguito il colpevole. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il furto si considera consumato quando l'autore acquisisce il possesso autonomo della refurtiva prima dell'inseguimento. Inoltre, la presenza di due precedenti condanne definitive per delitti dolosi preclude per legge l'applicazione della sospensione condizionale della pena. L'Imputato perde il ricorso e viene condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Due soggetti si sono introdotti nel giardino recintato di un'abitazione privata, forzando una casetta in legno per attrezzi e rubando vari oggetti, tra cui un monopattino e alcuni utensili. Condannati nei precedenti gradi di giudizio per tentato furto aggravato, hanno proposto ricorso in Cassazione sostenendo che il piccolo casotto non potesse considerarsi una privata dimora. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando la condanna dei due imputati. I giudici hanno chiarito che il reato di furto in privata dimora si configura anche quando l'intrusione avviene nelle pertinenze dell'abitazione, come il giardino privato e i relativi annessi, poiché si tratta di aree sottratte all'accesso di terzi e destinate allo svolgimento di attività domestiche e personali.
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