La Corte di Cassazione ha confermato che un furto in camper, se questo è utilizzato come luogo per svolgere atti della vita privata, deve essere qualificato come furto in abitazione. Con l'ordinanza in esame, è stato dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per essersi introdotto in un camper dove le vittime dormivano. La Corte ha ribadito che il camper, in tali circostanze, assume la natura di 'privata dimora', giustificando l'applicazione della fattispecie aggravata prevista dall'art. 624-bis del codice penale.
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