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Furto Di Acqua Potabile

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Furto di acqua potabile: condanna confermata ai proprietari
Due comproprietari terrieri hanno subito una condanna per il reato di furto di acqua potabile ai danni del consorzio di bonifica locale. L'ente gestore ha scoperto la rimozione del contatore e l'installazione di una tubatura abusiva collegata a una cisterna privata. Gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione, sostenendo che un parente gestisse il terreno e che mancasse la prova diretta dell'effettivo prelievo idrico. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando la responsabilità penale. I giudici hanno stabilito che l'allaccio abusivo a vantaggio esclusivo del fondo e il mancato pagamento delle forniture costituiscono prove logiche sufficienti della colpevolezza dei titolari.
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Furto di acqua potabile: condanna valida anche senza querela
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il furto di acqua potabile, aggravato dall'uso di mezzo fraudolento. La difesa contestava la mancanza di una formale querela e sosteneva l'avvenuta prescrizione del reato. I giudici hanno chiarito che la costituzione di parte civile della persona offesa equivale alla querela, manifestando chiaramente la volontà di punire il colpevole. Inoltre, il calcolo della prescrizione deve tenere conto dei periodi di sospensione dovuti agli impedimenti dell'imputato. Di conseguenza, la prescrizione non era maturata prima della sentenza d'appello e l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere quella maturata successivamente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Furto di acqua potabile: condannata anche se non ha rotto i sigilli
Una donna è stata condannata per furto di acqua potabile aggravato dall'uso di un mezzo fraudolento, ovvero la manomissione del contatore. L'imputata si era difesa sostenendo che la responsabilità fosse del suo convivente. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno stabilito un principio fondamentale: risponde del reato di furto di acqua potabile non solo chi compie materialmente la manomissione, ma anche chi, abitando nell'immobile, si avvale consapevolmente dell'allaccio abusivo e ne trae beneficio. La consapevolezza e il godimento del servizio rubato sono sufficienti per configurare la responsabilità penale.
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