La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il furto di acqua potabile, aggravato dall'uso di mezzo fraudolento. La difesa contestava la mancanza di una formale querela e sosteneva l'avvenuta prescrizione del reato. I giudici hanno chiarito che la costituzione di parte civile della persona offesa equivale alla querela, manifestando chiaramente la volontà di punire il colpevole. Inoltre, il calcolo della prescrizione deve tenere conto dei periodi di sospensione dovuti agli impedimenti dell'imputato. Di conseguenza, la prescrizione non era maturata prima della sentenza d'appello e l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere quella maturata successivamente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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