La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un automobilista condannato per il reato di furto aggravato di autovettura. L'imputato contestava la ricostruzione dei fatti e la prova dell'impossessamento del veicolo, chiedendo una rivalutazione delle prove raccolte nei precedenti gradi di giudizio. I giudici di legittimità hanno chiarito che il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le medesime contestazioni già respinte in appello con motivazione logica e coerente. Inoltre, la Cassazione non può riesaminare il merito dei fatti o rivalutare le prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
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