Un cittadino ha proposto un accordo per gestire la propria crisi da sovraindebitamento. Il Tribunale ha omologato il piano, includendo i debiti con il Fisco. Successivamente, l'Ente Creditore ha inviato una cartella di pagamento richiedendo sanzioni e interessi legati a quel debito. Il cittadino ha contestato l'atto, sostenendo che ogni pretesa deve rispettare l'accordo omologato. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale sul tema del sovraindebitamento e cartella di pagamento: il Fisco può notificare la cartella per quantificare la pretesa, ma non può richiedere l'incasso separato o forzato di sanzioni e interessi se questi rientrano nell'accordo omologato. I giudici hanno annullato la decisione di secondo grado e rinviato la causa per verificare se le somme pretese fossero già protette dal piano concordato.
Continua »