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funzione ricognitiva

Definizione

Attività con cui un'autorità si limita ad accertare e dichiarare una situazione giuridica già esistente, senza crearne una nuova.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Cancellazione elenchi braccianti agricoli: stop alle ditte false
Una lavoratrice ha contestato la cancellazione elenchi braccianti agricoli per 101 giornate di lavoro svolte nel 2009. L'ente previdenziale ha accertato la fittizietà dell'azienda datrice di lavoro tramite un verbale ispettivo, evidenziando l'assenza di terreni coltivabili e lo svolgimento di pura attività commerciale. La Corte di Cassazione ha confermato il disconoscimento del rapporto lavorativo. I giudici hanno chiarito che, a fronte dei rilievi ispettivi, grava interamente sul dipendente l'onere di provare la prestazione effettiva. Poiché la lavoratrice ha formulato capitoli di prova testimoniale vaghi, privi di dettagli su orari, mansioni e compensi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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Cessione del credito: banca batte fallimento in Cassazione
Un'impresa editoriale ottiene un finanziamento bancario garantito dalla cessione del credito dei futuri contributi pubblici per l'editoria. Successivamente, l'impresa fallisce. Il curatore fallimentare contesta la cessione del credito alla banca, ritenendola inopponibile al fallimento perché avente ad oggetto un credito non ancora esistente al momento del fallimento stesso. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del curatore. I giudici chiariscono che il diritto ai contributi pubblici sorge direttamente dalla legge al momento della domanda, e non con il successivo provvedimento di liquidazione della Pubblica Amministrazione. Di conseguenza, la cessione del credito era pienamente valida ed efficace prima del fallimento, poiché riguardava un credito già esistente, sebbene non ancora liquidato. Viene inoltre ritenuta legittima la compensazione operata dallo Stato tra i contributi dovuti e le somme da restituire per annualità precedenti.
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Tabelle millesimali: basta la maggioranza per il cambio
Una proprietaria ha impugnato la delibera di un condominio che approvava nuove tabelle millesimali, sostenendo che fosse necessaria l'unanimità dei consensi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che per l'approvazione o la revisione delle tabelle millesimali è sufficiente la maggioranza qualificata prevista dall'art. 1136 c.c. Questo principio si applica quando le tabelle hanno una funzione meramente ricognitiva dei valori proporzionali e non intendono derogare ai criteri legali di ripartizione delle spese.
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