Un'impresa editoriale ottiene un finanziamento bancario garantito dalla cessione del credito dei futuri contributi pubblici per l'editoria. Successivamente, l'impresa fallisce. Il curatore fallimentare contesta la cessione del credito alla banca, ritenendola inopponibile al fallimento perché avente ad oggetto un credito non ancora esistente al momento del fallimento stesso. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del curatore. I giudici chiariscono che il diritto ai contributi pubblici sorge direttamente dalla legge al momento della domanda, e non con il successivo provvedimento di liquidazione della Pubblica Amministrazione. Di conseguenza, la cessione del credito era pienamente valida ed efficace prima del fallimento, poiché riguardava un credito già esistente, sebbene non ancora liquidato. Viene inoltre ritenuta legittima la compensazione operata dallo Stato tra i contributi dovuti e le somme da restituire per annualità precedenti.
Continua »