Un medico specialista convenzionato con l'ASL ha chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta sulle somme ricevute a titolo di indennità chilometrica e rimborso spese per gli spostamenti in ambulatori esterni. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, ritenendo tali somme tassabili come reddito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, stabilendo che la tassazione indennità chilometrica non si applica a questi rimborsi. Essendo calcolati in base ai chilometri percorsi e al costo del carburante, essi hanno natura puramente restitutoria e non retributiva. Di conseguenza, tali somme non costituiscono reddito imponibile per il lavoratore. Vince il medico, che ha diritto al rimborso delle imposte indebitamente trattenute.
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