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Funzione restitutoria

Definizione

Indica che una somma di denaro serve solo a rimborsare una spesa sostenuta dal lavoratore per conto dell'azienda, senza arricchirlo. Per questo non è tassata.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Tassazione rimborsi spese viaggio: esenti i costi dei medici
Un medico specialista ambulatoriale ha impugnato il rifiuto del fisco di rimborsargli l'IRPEF trattenuta sulle somme ricevute per le trasferte lavorative. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, stabilendo un principio fondamentale sulla tassazione rimborsi spese viaggio. I giudici hanno chiarito che i rimborsi per le spese di viaggio effettivamente sostenute dal medico per raggiungere ambulatori fuori dal proprio comune di residenza non costituiscono reddito. Queste somme hanno una funzione puramente restitutoria e risarcitoria, volta a reintegrare il patrimonio del lavoratore per i costi vivi di carburante e chilometraggio. Non trattandosi di un compenso forfettario o di una retribuzione accessoria, tali rimborsi sono totalmente esenti da tasse. La causa è stata quindi rinviata alla Corte di giustizia tributaria per verificare i documenti di spesa.
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Tassazione indennità chilometrica: il fisco perde contro il medico
Un medico specialista convenzionato con l'ASL ha chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta sulle somme ricevute a titolo di indennità chilometrica e rimborso spese per gli spostamenti in ambulatori esterni. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, ritenendo tali somme tassabili come reddito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, stabilendo che la tassazione indennità chilometrica non si applica a questi rimborsi. Essendo calcolati in base ai chilometri percorsi e al costo del carburante, essi hanno natura puramente restitutoria e non retributiva. Di conseguenza, tali somme non costituiscono reddito imponibile per il lavoratore. Vince il medico, che ha diritto al rimborso delle imposte indebitamente trattenute.
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Rimborso spese di viaggio non tassabile: medico vince contro il Fisco
Un medico specialista ha chiesto il rimborso delle tasse pagate sulle somme ricevute dall'Azienda Sanitaria per le spese di viaggio. L'incarico si svolgeva in un comune diverso da quello di residenza. La Corte di Cassazione ha stabilito il principio del rimborso spese di viaggio non tassabile quando questo ha una semplice funzione 'restitutoria'. Poiché il rimborso era calcolato in modo analitico, basandosi sul chilometraggio e sul costo del carburante, non poteva essere considerato stipendio aggiuntivo. Di conseguenza, non doveva essere tassato. La Corte ha quindi dato ragione al medico, respingendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.
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