Una società ha impugnato un avviso di accertamento IMU contestando la validità della firma a stampa e la mancanza di una delega dirigenziale per il funzionario firmatario. La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la firma a stampa è legittima per gli atti tributari locali prodotti tramite sistemi informatici, purché il nominativo del responsabile e la fonte dei dati siano indicati in un provvedimento dirigenziale richiamato nell'atto. Inoltre, la designazione del funzionario tramite delibera di Giunta è valida anche in assenza di qualifica dirigenziale, prevalendo le norme speciali tributarie sulle norme generali degli enti locali.
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