Una società immobiliare ha citato il Ministero dell'Interno per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo di circa un anno nell'assistenza della forza pubblica per completare lo sfratto per morosità di alcuni immobili. Dopo l'inammissibilità dell'impugnazione in Cassazione per carenze formali nell'esposizione dei motivi, la società ha proposto revocazione per errore di fatto, contestando la mancata lettura di elementi difensivi. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che la censura non riguardava una svista materiale percettiva, bensì un giudizio sulla completezza dell'atto. La società immobiliare perde la causa ed è condannata al pagamento delle spese legali e al raddoppio del contributo unificato.
Continua »