Una società di gestione crediti ha richiesto un decreto ingiuntivo al Tribunale di Modena contro una società debitrice e i suoi garanti. I debitori hanno eccepito l'incompetenza territoriale, indicando il Tribunale di Reggio Emilia sulla base di un accordo contrattuale. Il Tribunale di Modena ha accolto l'eccezione, ma la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. I giudici hanno stabilito che la scelta di un foro convenzionale esclusivo richiede una pattuizione espressa e inequivocabile. In mancanza di tale specificazione, il foro concordato si considera concorrente e non esclude i fori ordinari previsti dalla legge. Di conseguenza, essendo la debitrice principale stabilita a Modena, il Tribunale di Modena è pienamente competente a decidere la controversia.
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