Gli eredi di un'utente hanno citato in giudizio il gestore idrico lamentando la fornitura di acqua non potabile e chiedendo il rimborso parziale delle bollette pagate. Il gestore si è difeso eccependo la decadenza e la prescrizione annuale previste per i vizi della vendita. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del gestore, confermando che la fornitura di acqua non potabile, a fronte di un contratto per acqua potabile, costituisce un'ipotesi di "aliud pro alio" (consegna di una cosa completamente diversa). Di conseguenza, non si applicano i termini brevi di decadenza e prescrizione, ma la prescrizione ordinaria decennale per inadempimento contrattuale. Gli utenti hanno quindi ottenuto definitivamente il rimborso del 50% dei canoni versati.
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