Il Garante ha impugnato la decisione che lo condannava a pagare un debito derivante da fideiussione bancaria. Egli sosteneva l'esistenza di un accordo verbale con il dirigente della banca per estinguere prioritariamente il debito garantito tramite futuri accrediti. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che la forma scritta contratti bancari è richiesta a pena di nullità ai sensi dell'art. 117 T.U.B. Di conseguenza, l'accordo verbale collaterale non può essere provato né tramite testimoni né tramite giuramento decisorio. La Corte ha inoltre ribadito che le nullità di protezione, pur operando a vantaggio del cliente, possono essere rilevate d'ufficio dal giudice. Il Garante perde la causa e deve rimborsare le spese legali.
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