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Forma Scritta Contratti Bancari

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Forma Scritta Contratti Bancari: Cassazione Annulla Revocatoria
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di revocatoria fallimentare che coinvolgeva una Banca e un'Azienda in amministrazione straordinaria. L'Azienda aveva ricevuto la revoca di un pagamento effettuato a favore della Banca, con l'obbligo di restituire la somma. La Banca contestava questa decisione, sostenendo che la Corte d'Appello non aveva considerato un contratto di conto corrente scritto che prevedeva e disciplinava le future aperture di credito. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Banca, ribadendo l'importanza della forma scritta contratti bancari, specialmente quando un contratto di conto corrente scritto disciplina le successive aperture di credito. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame dei fatti.
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Forma scritta contratti bancari: la banca perde il rimborso
Una società correntista ha citato in giudizio un istituto di credito chiedendo la restituzione delle somme illegittimamente addebitate per anatocismo, interessi ultralegali e commissioni non pattuite. L'attrice ha fondato la domanda sulla mancanza della forma scritta contratti bancari. La banca ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per genericità e ha depositato i contratti oltre i termini per le prove dirette, sostenendo si trattasse di una semplice prova contraria. I giudici di merito hanno condannato la banca alla restituzione di oltre centottantamila euro. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell'istituto di credito. I giudici hanno chiarito che la banca deve depositare tempestivamente i contratti scritti entro il termine ordinario delle prove, non potendo rimediare al ritardo qualificandoli come prova contraria.
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Forma scritta contratti bancari: promesse verbali senza valore
Il Garante ha impugnato la decisione che lo condannava a pagare un debito derivante da fideiussione bancaria. Egli sosteneva l'esistenza di un accordo verbale con il dirigente della banca per estinguere prioritariamente il debito garantito tramite futuri accrediti. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che la forma scritta contratti bancari è richiesta a pena di nullità ai sensi dell'art. 117 T.U.B. Di conseguenza, l'accordo verbale collaterale non può essere provato né tramite testimoni né tramite giuramento decisorio. La Corte ha inoltre ribadito che le nullità di protezione, pur operando a vantaggio del cliente, possono essere rilevate d'ufficio dal giudice. Il Garante perde la causa e deve rimborsare le spese legali.
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