L'Imputato contesta la decisione della Corte di Appello di celebrare il giudizio di rinvio in forma cartolare, ossia a porte chiuse e senza la discussione in presenza. La difesa sosteneva che la trattazione orale in appello, già richiesta e svolta nel primo procedimento poi annullato dalla Cassazione, dovesse valere automaticamente anche per la nuova fase processuale. I giudici supremi smentiscono questa interpretazione. La Suprema Corte stabilisce che l'istanza presentata nel precedente grado non sopravvive all'annullamento. Di conseguenza, l'interessato deve depositare una nuova richiesta esplicita per ciascun giudizio autonomo. I giudici dichiarano inammissibile il ricorso e condannano L'Imputato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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