La proprietaria di un terreno ha agito in giudizio contro il vicino per tutelare la propria servitù di passaggio e l'uso di una condotta idrica. Il vicino aveva infatti installato un cancello, piantato alberi e rimosso le tubature dell'acqua, ostacolando il transito. La Corte d'Appello ha ordinato la rimozione del cancello e il ripristino dello stato dei luoghi. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando i motivi principali del ricorso del vicino. La Suprema Corte ha chiarito che l'installazione di ostacoli sulla servitù di passaggio configura una molestia possessoria che legittima la tutela del possesso. Ha tuttavia accolto il ricorso limitatamente al calcolo delle spese legali, riducendole poiché il valore della causa doveva essere parametrato alle visure catastali del terreno e non considerato indeterminabile.
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