Una società cooperativa ha contestato una nota di rettifica INPS riguardante i contributi per il Fondo di solidarietà residuale, sostenendo la natura autonoma del rapporto con i propri soci. La Corte di Cassazione ha confermato la subordinazione del socio lavoratore, rilevando che le mansioni di pulizia e facchinaggio erano svolte in modo ripetitivo, senza rischio d'impresa e sotto il controllo della società. I giudici hanno chiarito che la qualificazione formale del contratto non prevale sull'effettivo svolgimento del rapporto. Inoltre, se la cooperativa ha già inquadrato i soci come subordinati per altri fini previdenziali, tale natura si estende obbligatoriamente a tutti i contributi integrativi, rendendo legittima la pretesa dell'ente previdenziale.
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