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Fondi tassati

Definizione

Accantonamenti a bilancio per rischi e oneri futuri che non sono stati dedotti fiscalmente al momento della loro costituzione. Il loro successivo utilizzo non genera materia imponibile.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Scissione societaria e fondi rischi: la Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22823/2025, ha stabilito i principi fiscali applicabili a una scissione societaria di un'azienda speciale di un ente locale. La Corte ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria, confermando che un fondo rischi generato durante l'operazione non costituisce una passività fiscalmente dedotta. Di conseguenza, il suo successivo utilizzo non genera una sopravvenienza attiva tassabile, in applicazione del principio di neutralità fiscale. La Corte ha inoltre respinto il ricorso incidentale della società, confermando che gli interessi maturati su contributi pubblici in conto impianti sono tassabili come redditi di capitale.
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Fondo rischi da scissione: la neutralità fiscale
La Corte di Cassazione si è pronunciata sul trattamento fiscale di un fondo rischi da scissione. Nel caso esaminato, una società nata da una scissione parziale aveva utilizzato un fondo rischi per coprire debiti della società scissa. L'Amministrazione Finanziaria riteneva tale utilizzo una sopravvenienza attiva tassabile. La Corte ha stabilito che, poiché il fondo era stato costituito in un'operazione fiscalmente neutra e non era derivato da costi precedentemente dedotti, il suo successivo utilizzo non genera materia imponibile, in applicazione del principio di simmetria fiscale.
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Scissione parziale: fondi non deducibili, no IRES
La Corte di Cassazione ha stabilito che un'operazione di scissione parziale è fiscalmente neutra. Di conseguenza, i fondi rischi e pensioni creati dalla società beneficiaria non generano reddito imponibile IRES se non sono mai stati dedotti dalla base imponibile. L'Amministrazione Finanziaria aveva erroneamente riqualificato l'operazione come conferimento, ma la Corte ha rigettato tale interpretazione, confermando che i 'fondi tassati' possono essere utilizzati senza ulteriori oneri fiscali.
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