Due risparmiatori hanno citato in giudizio un intermediario finanziario per il mancato rimborso di buoni postali fruttiferi, sostenendo che il diritto non fosse prescritto per mancata informazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la consegna del foglio informativo, contenente i termini di scadenza e prescrizione, era stata provata. Di conseguenza, i risparmiatori erano a conoscenza dei termini e il loro diritto al rimborso si era estinto per prescrizione.
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