La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile avverso una condanna per violazione del foglio di via obbligatorio. La decisione si fonda sulla genericità delle censure mosse dal ricorrente, che non si sono confrontate con le motivazioni della sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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