La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità dell'esenzione IVA per le operazioni di bunkeraggio effettuate da un intermediario. Il caso riguardava un contribuente che acquistava carburante da compagnie petrolifere per rivenderlo ad armatori esteri con clausola FOB. L'Agenzia delle Entrate contestava l'uso del plafond, ritenendo l'operazione soggetta a imposta poiché l'intermediario non era l'esportatore finale. La Suprema Corte, allineandosi alla giurisprudenza europea, ha stabilito che l'esenzione si applica se il potere di disporre del carburante passa all'armatore al momento del carico, rendendo irrilevante la presenza di un anello intermedio nella catena distributiva.
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