Una società immobiliare ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'annualità 2014, sostenendo che l'imposta non fosse dovuta per fabbricati ancora in costruzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'**Accatastamento IMU** in categoria D rende il tributo esigibile sulla base della rendita iscritta. La successiva variazione in categoria F3 non ha effetto retroattivo, poiché la rendita catastale rileva per i periodi d'imposta successivi alla richiesta di variazione, salvo errori palesi dell'ufficio non riscontrati nel caso di specie.
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