Una società cooperativa, capogruppo di un consolidato fiscale, ha trasferito integralmente le proprie perdite d'esercizio al gruppo per la compensazione immediata. L'Agenzia delle Entrate contestava questa operazione, sostenendo che gli utili esenti goduti dalla cooperativa in passato limitassero l'utilizzo di tali perdite. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla cooperativa, stabilendo un principio chiave sul riporto delle perdite nel consolidato: il limite previsto dalla legge si applica esclusivamente al riporto delle perdite agli esercizi futuri, non al loro trasferimento e immediato utilizzo all'interno del gruppo nello stesso anno d'imposta. La cooperativa vince e il suo diritto a compensare le perdite viene confermato.
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