Il Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'appello de Il Condannato contro l'esecuzione di una misura di sicurezza, sostenendo che l'atto inviato tramite PEC fosse privo di firma digitale. Il difensore ha fatto ricorso in Cassazione dimostrando che il file inviato possedeva l'estensione ".p7m", tipica della firma digitale CAdES. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la presenza dell'estensione dimostra la validità della firma digitale p7m. L'eventuale errore di lettura del software della segreteria o la stampa cartacea dell'atto non possono invalidare il deposito telematico. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
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