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Firma Digitale P7M

Definizione

Un formato di firma elettronica che garantisce l'autenticità, l'integrità e la non ripudiabilità di un documento digitale. È l'equivalente informatico di una firma autografa.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Firma digitale p7m: la Cassazione salva il ricorso
Il Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'appello de Il Condannato contro l'esecuzione di una misura di sicurezza, sostenendo che l'atto inviato tramite PEC fosse privo di firma digitale. Il difensore ha fatto ricorso in Cassazione dimostrando che il file inviato possedeva l'estensione ".p7m", tipica della firma digitale CAdES. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la presenza dell'estensione dimostra la validità della firma digitale p7m. L'eventuale errore di lettura del software della segreteria o la stampa cartacea dell'atto non possono invalidare il deposito telematico. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
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Cartella di pagamento via PEC: PDF valido anche senza firma p7m
Una società ha ricevuto una cartella di pagamento da 4,7 milioni di euro, contestando la validità della notifica perché l'allegato era un semplice file PDF e non un documento con firma digitale (.p7m). La Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica cartella di pagamento via PEC è perfettamente valida anche con un allegato in formato PDF. Il sistema PEC di per sé garantisce sufficientemente la provenienza e la riferibilità dell'atto all'ente impositore. La mancanza della firma digitale non rende nulla la notifica, a meno che il contribuente non fornisca prove concrete e specifiche della non conformità del file all'originale. Il ricorso della società è stato quindi respinto.
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Firma digitale p7m: la Cassazione ne conferma la validità
La Corte di Cassazione ha annullato un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile un appello per presunta mancanza di firma. L'atto era stato depositato telematicamente in formato .pdf.p7m. La Corte ha stabilito che l'estensione .p7m è di per sé prova sufficiente dell'apposizione della firma digitale p7m, rendendo illegittima la declaratoria di inammissibilità e rinviando gli atti per un nuovo esame.
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