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Firma digitale (CAdES/PAdES)

Definizione

Un metodo informatico per firmare un documento digitale che ne assicura l'autenticità, l'integrità e la paternità. CAdES e PAdES sono due standard tecnici riconosciuti dalla legge.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Esenzione IMU scuole paritarie: quando la retta è commerciale
Un Comune ha emesso avvisi di accertamento IMU e ICI nei confronti di un istituto religioso per lo svolgimento di attività didattiche. La Commissione tributaria regionale aveva riconosciuto l'agevolazione ritenendo simbolica la retta annua di 1.300 euro, poiché inferiore ai costi medi ministeriali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, stabilendo che l'esenzione IMU scuole paritarie richiede una prova rigorosa e concreta, anno per anno, della natura non commerciale dell'attività. La semplice riduzione della retta rispetto ai parametri ministeriali non equivale a un corrispettivo simbolico. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Deposito telematico appello penale: file illeggibile? Paga il Tribunale
La Corte di Cassazione affronta un caso di inammissibilità di un appello dovuto a un problema tecnico. Un difensore aveva effettuato il deposito telematico appello penale nei termini, ma la cancelleria non era riuscita ad aprire il file firmato digitalmente in formato CAdES. La Corte d'Appello aveva quindi considerato tardivo il successivo invio 'di cortesia'. La Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo un principio fondamentale: il deposito è valido al momento del primo invio corretto. L'incapacità tecnica dell'ufficio giudiziario di leggere un formato di firma legale non può ricadere sul cittadino. L'appello è stato quindi ritenuto ammissibile.
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Cartella di pagamento: firma e motivazione interessi
Una società ha impugnato una cartella di pagamento per IRAP contestando la validità della notifica per assenza di firma digitale, la mancata motivazione sul calcolo degli interessi e l'omesso invio dell'avviso bonario. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6946/2025, ha stabilito che l'assenza di firma digitale non invalida l'atto se la sua provenienza è chiara. Tuttavia, ha accolto il ricorso riguardo alla motivazione degli interessi, affermando che se la cartella è il primo atto a richiederli, deve indicarne la base normativa per garantire il diritto di difesa del contribuente. Il motivo sull'omesso avviso bonario è stato invece ritenuto inammissibile.
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