L'Agenzia delle Entrate ha notificato un atto impositivo a un'associazione sportiva dilettantistica, contestando la perdita delle agevolazioni fiscali per svolgimento di attività commerciale. I giudici di secondo grado avevano dichiarato nullo l'atto perché sottoscritto digitalmente nel 2016, ritenendo vietato l'uso informatico negli accertamenti di quel periodo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente impositore, affermando che la firma digitale avviso di accertamento è pienamente valida. Il divieto temporaneo del Codice dell'Amministrazione Digitale riguardava solo le indagini ispettive sul campo e non l'atto impositivo finale. Inoltre, la notifica cartacea con attestazione di conformità all'originale digitale garantisce piena efficacia giuridica e tutela i diritti del contribuente.
Continua »