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Finanziamento Soci Postergato

Definizione

Un prestito concesso da un socio alla propria società in un momento di difficoltà finanziaria. La sua restituzione avviene solo dopo che sono stati pagati tutti gli altri creditori.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Affitto non pagato dal socio? La Cassazione lo declassa a finanziamento postergato
Un socio affitta un immobile alla propria società ma non riscuote i canoni per otto anni. Quando la società fallisce, chiede di essere pagato con priorità. La Cassazione stabilisce un principio fondamentale: la mancata riscossione sistematica dei canoni equivale a un finanziamento soci postergato. Questo 'prestito indiretto', concesso in un momento di crisi aziendale, deve essere rimborsato solo dopo aver soddisfatto tutti gli altri creditori. Di conseguenza, il credito del socio-locatore perde ogni privilegio e viene declassato, finendo in fondo alla lista dei pagamenti.
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Finanziamento soci postergato: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione esamina il caso di un credito vantato da un socio nei confronti della propria società, poi fallita. Il credito, derivante dall'escussione di una garanzia, era stato accertato con un decreto ingiuntivo divenuto definitivo. La curatela fallimentare ne chiedeva la postergazione, sostenendo si trattasse di un finanziamento soci postergato ai sensi dell'art. 2467 c.c. La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la curatela non aveva fornito prova sufficiente dello squilibrio finanziario della società al momento della concessione della garanzia, elemento necessario per applicare la norma sulla postergazione.
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Finanziamento soci postergato: la Cassazione decide
Una società creditrice si opponeva alla postergazione del proprio credito nel fallimento di un'altra società. Il credito, derivante da somme versate per sostenere una procedura di concordato poi rinunciata, è stato qualificato come finanziamento soci postergato ai sensi dell'art. 2467 c.c. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che senza una continuità giuridica tra le procedure concorsuali, il credito non può godere della prededuzione e deve essere subordinato agli altri creditori.
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