Una società petrolifera ha ricevuto un avviso di accertamento da un Ente Regionale per il mancato pagamento dell'Imposta regionale sulla benzina (IRBA) relativa all'anno 2006. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla società, annullando la pretesa fiscale. La decisione si fonda su un principio fondamentale: l'IRBA è stata dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione Europea perché priva di una 'finalità specifica' oltre a quella di generare entrate. Di conseguenza, la legge nazionale che l'ha istituita deve essere disapplicata dai giudici, anche per il passato. La successiva abrogazione della tassa da parte dello Stato italiano conferma questa illegittimità. La società, quindi, vince la causa e non deve versare l'imposta richiesta.
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