Un automobilista riceve una multa per sorpasso pericoloso, ma contesta il verbale sostenendo di trovarsi in un altro luogo al momento dell'infrazione. La Cassazione gli dà ragione, stabilendo un principio importante sulla fede privilegiata del verbale. La Corte chiarisce che l'annotazione del numero di targa di un veicolo in movimento non è coperta da fede assoluta, perché si basa su una percezione sensoriale dell'agente che può essere soggetta a errore. Di conseguenza, il cittadino può contestare l'errore sulla targa con prove ordinarie, come testimoni, senza dover avviare la complessa procedura della querela di falso. L'automobilista vince la causa e la multa viene annullata.
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