La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8016/2024, ha stabilito che un avviso di accertamento non è nullo se non allega documenti già in possesso del contribuente o da lui conoscibili. Il caso riguardava l'impugnazione di accertamenti per fatture fittizie. La Corte ha chiarito la fondamentale distinzione tra il piano della motivazione dell'atto, che serve a garantire il diritto di difesa, e quello della prova, che attiene al successivo giudizio. Se la motivazione è sufficiente, la mancata allegazione non invalida l'atto.
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