La Corte di Cassazione ha stabilito un principio chiave sul tema dell'amministratore di fatto e contraddittorio. Una persona che agisce come amministratore di fatto di un'associazione non può lamentare la violazione del diritto di difesa se non riceve personalmente la notifica di un atto fiscale preliminare. Secondo la Corte, la notifica all'ente è sufficiente, poiché si presume che chi gestisce di fatto l'attività sia a conoscenza di tutte le vicende che la riguardano. La sua posizione di gestore di fatto, non contestata nel primo grado di giudizio, è diventata un dato acquisito, rendendo la sua pretesa infondata. L'Agenzia delle Entrate vince la causa.
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