Un'azienda in concordato preventivo matura un credito IVA e lo cede a una banca. L'Amministrazione Finanziaria sospende il rimborso alla banca, tentando una compensazione crediti tributari con propri crediti verso l'azienda, sorti prima del concordato. La Corte di Cassazione stabilisce un principio chiave: la compensazione è possibile solo se il fatto genetico di entrambi i crediti (quello del contribuente e quello del Fisco) è anteriore all'inizio della procedura concorsuale. Poiché il credito IVA è sorto durante il concordato, mentre il debito fiscale era precedente, la compensazione è illegittima. La Corte accoglie il ricorso della banca, che vince la causa.
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