La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per estorsione. L'imputato sosteneva di aver agito per ottenere un'indennità dovuta, configurando così un esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La Corte ha stabilito che, essendo la pretesa di fondo illegittima e non tutelabile in sede giudiziaria, la condotta violenta e minacciosa integra pienamente il reato di estorsione. Viene inoltre esclusa la desistenza volontaria, poiché l'azione si è interrotta solo a seguito della denuncia della vittima, e confermata la recidiva data la pericolosità sociale del soggetto.
Continua »