Il Tribunale di Torino, agendo come giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a un condannato, ritenendo che una precedente condanna superasse i limiti di legge per il beneficio. Il condannato ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudice dell'esecuzione non può revocare la sospensione condizionale della pena senza prima acquisire il fascicolo del processo di merito. Questo passaggio è indispensabile per verificare se il giudice che ha concesso il beneficio fosse già a conoscenza della causa ostativa al momento della decisione. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio per un nuovo esame.
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