La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un individuo condannato per aver denunciato un falso sinistro stradale. L'imputato aveva simulato un incidente per truffare una compagnia assicurativa, un reato previsto dagli artt. 81 e 642 c.p. La Corte d'Appello aveva già confermato la condanna e la pena, ritenuta congrua e contenuta nei minimi edittali, considerando la pericolosità del reo e il danno all'assicurazione. La Cassazione ha ribadito che la valutazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, se motivati in modo logico. Il ricorso è stato respinto, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione.
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