L'Imputato è stato condannato per aver falsificato la fotocopia di una sentenza civile, alterando la cifra dovuta in suo favore da 20.000 a 30.000 euro. La difesa ha sostenuto l'esistenza di un falso grossolano, poiché la contraffazione era stata eseguita a penna su una fotocopia e la Persona Offesa conosceva già il reale importo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la fotocopia di un atto, se presentata con apparenza di originalità, integra il reato di falsità materiale. Inoltre, l'esclusione del reato per falso grossolano si applica solo quando l'alterazione è macroscopicamente visibile a chiunque a prima vista, e non in base alle conoscenze specifiche della vittima. L'Imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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