La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di falsità ideologica privato (art. 481 c.p.). L'imputato aveva falsamente dichiarato che un suo immobile era estraneo a un lotto immobiliare soggetto a vendita all'incanto, al fine di ottenerne una nuova numerazione catastale. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi presentati miravano a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, confermando che la mancanza di prove a sostegno della dichiarazione e l'intento di alterare la realtà integrano il reato.
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