Un automobilista, condannato in primo e secondo grado per aver utilizzato copie della targa di prova e dell'autorizzazione alla circolazione, è stato assolto dalla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha stabilito che l'uso di copie identiche a documenti originali e validi, regolarmente posseduti, non costituisce il reato di falsificazione targa di prova, in quanto manca l'alterazione dei dati identificativi del veicolo, elemento essenziale del reato.
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