Un'azienda agricola si opponeva al disconoscimento di giornate lavorative da parte dell'INPS, sostenendo che lo scarto tra il dichiarato e il fabbisogno reale fosse inferiore alla soglia di tolleranza del 20%. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che per il disconoscimento di giornate di lavoro agricolo in eccesso, la legge non prevede una soglia percentuale fissa. Uno scarto superiore al 10% può costituire una 'evidente contraddizione' sufficiente a giustificare l'intervento dell'ente previdenziale.
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