Un giovane detenuto non rientrava presso l'istituto penale minorile dopo un permesso, rendendosi irreperibile per diversi giorni. Durante la fuga, il fuggitivo compiva un grave reato contro il patrimonio. I giudici di merito lo condannavano per il delitto di evasione, rifiutando di applicare la particolare tenuità del fatto richiesta dalla difesa. L'imputato impugnava la decisione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando un difetto di motivazione sulla gravità della condotta. I Supremi Giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto logica la valutazione dei giudici territoriali, i quali hanno considerato ostativi la durata dell'allontanamento, la recidiva specifica e la commissione di un ulteriore reato durante la fuga. Il ricorrente deve versare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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