Una società impugna la rettifica della rendita catastale di una centrale elettrica proposta dall'Agenzia delle Entrate. Al giudizio partecipa anche il Comune, interessato alla riscossione dell'IMU. A seguito del decesso del difensore del Comune, i giudici di merito dichiarano estinto l'intero processo. La Cassazione ribalta la decisione, affermando il principio dell'estinzione parziale del processo. L'evento interruttivo che colpisce una parte secondaria (il Comune interveniente) non può pregiudicare le parti principali. Il processo si estingue solo per il Comune, ma deve proseguire tra la società e l'Agenzia delle Entrate. Viene così tutelato il diritto di difesa del contribuente, che non subisce le conseguenze dell'inerzia di un'altra parte.
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