Un caso di presunto licenziamento ritorsivo giunge in Cassazione, ma le parti trovano un accordo. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia, chiarendo che in questi casi l'appellante non è tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato, poiché l'estinzione non equivale a un rigetto o a un'inammissibilità del ricorso.
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