Un ente pubblico, citato per l'occupazione illegittima di un terreno, chiama in causa l'impresa appaltatrice, indicandola come unica responsabile. La Cassazione conferma il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato in questi casi, rigettando sia il ricorso dell'impresa, che lamentava ultrapetizione, sia quello dell'ente, che eccepiva la novità della questione in appello. La responsabilità solidale viene così confermata.
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