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Esportatore

Definizione

Operatore economico che effettua vendite all'estero in misura superiore al dieci per cento del proprio volume d'affari.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Bunkeraggio: esenzione IVA anche per gli intermediari
La Corte di Cassazione ha chiarito i confini dell'esenzione IVA per le operazioni di bunkeraggio marittimo. Il caso riguardava un intermediario che acquistava carburante da grandi compagnie petrolifere per rivenderlo ad armatori stranieri, con consegna diretta a bordo nave tramite clausola FOB. L'Agenzia delle Entrate contestava l'applicazione dell'esenzione, ritenendo che il contribuente avesse superato il plafond disponibile. La Suprema Corte ha invece stabilito che l'esenzione IVA spetta anche agli intermediari se il trasferimento della proprietà avviene nel momento in cui l'armatore è autorizzato a disporre del carburante come proprietario, rendendo l'operazione equiparabile a una cessione all'esportazione diretta.
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Bunkeraggio: esenzione IVA e clausole FOB
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità dell'esenzione IVA per le operazioni di bunkeraggio effettuate da un intermediario. Il caso riguardava un contribuente che acquistava carburante da compagnie petrolifere per rivenderlo ad armatori esteri con clausola FOB. L'Agenzia delle Entrate contestava l'uso del plafond, ritenendo l'operazione soggetta a imposta poiché l'intermediario non era l'esportatore finale. La Suprema Corte, allineandosi alla giurisprudenza europea, ha stabilito che l'esenzione si applica se il potere di disporre del carburante passa all'armatore al momento del carico, rendendo irrilevante la presenza di un anello intermedio nella catena distributiva.
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Plafond IVA: l’appalto non è cessione di fabbricati
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che riconosceva a una società fallita il diritto di fatturare in esenzione d'imposta la costruzione di un nuovo magazzino. Il fisco sosteneva che l'operazione, pur essendo un appalto, equivalesse alla vendita di un fabbricato, categoria esclusa dal beneficio del Plafond IVA per gli esportatori abituali. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che il contratto di appalto per la realizzazione di un'opera non costituisce una cessione di beni immobili. Poiché l'appaltatore non acquisisce mai la proprietà del fabbricato, l'operazione deve essere qualificata come prestazione di servizi, pienamente compatibile con il regime di non imponibilità previsto per chi opera abitualmente con l'estero.
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