Un soggetto, condannato per false dichiarazioni a un P.M., aveva mentito sul contenuto di un'intercettazione per timore di essere incriminato, avendo precedenti specifici. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna, stabilendo che i giudici di merito non avevano adeguatamente valutato il concreto e immediato pericolo per la libertà personale dell'imputato, un requisito fondamentale per l'applicazione dell'esimente art. 384 c.p.
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