Il Tribunale ha riconosciuto a un Cittadino il diritto all'esenzione ticket sanitario tramite un accertamento tecnico preventivo. Il giudice ha condannato l'Ente Previdenziale a pagare le spese di lite. L'Ente Previdenziale ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la responsabilità delle spese spetti all'Azienda Sanitaria Locale, l'unica competente a concedere l'esenzione. La Corte di Cassazione, con un'ordinanza interlocutoria, ha stabilito che la questione richiede un esame approfondito. Per questo motivo, la Corte ha rinviato la decisione finale alla Sezione Lavoro, rinviando la scelta su chi debba effettivamente pagare i costi del processo.
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