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Esenzione Ticket Sanitario

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Esenzione ticket sanitario: l’ISEE non basta contro i controlli
Un cittadino ha impugnato una richiesta di pagamento inviata dall'Agente della Riscossione per conto dell'Azienda Sanitaria Locale. L'ente sanitario contestava la fruizione dell'esenzione ticket sanitario per la moglie e i figli, rilevando l'assenza dei requisiti reddituali e dello stato di familiare a carico per l'anno 2012. I giudici di merito hanno respinto le difese del cittadino. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che chi richiede l'agevolazione deve fornire prova certa dei requisiti economici. La semplice autocertificazione o l'attestazione ISEE non costituiscono prova sufficiente se contestate dall'amministrazione. Il cittadino perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese legali.
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Esenzione ticket sanitario e scontro sulle spese di lite
Il Tribunale ha riconosciuto a un Cittadino il diritto all'esenzione ticket sanitario tramite un accertamento tecnico preventivo. Il giudice ha condannato l'Ente Previdenziale a pagare le spese di lite. L'Ente Previdenziale ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la responsabilità delle spese spetti all'Azienda Sanitaria Locale, l'unica competente a concedere l'esenzione. La Corte di Cassazione, con un'ordinanza interlocutoria, ha stabilito che la questione richiede un esame approfondito. Per questo motivo, la Corte ha rinviato la decisione finale alla Sezione Lavoro, rinviando la scelta su chi debba effettivamente pagare i costi del processo.
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Esenzione ticket sanitario: INPS contesta le spese legali
Un cittadino ha ottenuto dal Tribunale il riconoscimento dei requisiti sanitari per l'esenzione ticket sanitario, con contestuale condanna dell'INPS al pagamento delle spese legali. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la competenza per tale agevolazione spetti esclusivamente all'Azienda Sanitaria Locale e non all'ente previdenziale. La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, rilevando la particolare complessità della questione giuridica e l'assenza dei presupposti per una decisione immediata in camera di consiglio, ha disposto la trasmissione degli atti alla Sezione Lavoro per una trattazione ordinaria.
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