Una società di logistica ha impugnato un avviso di accertamento per la tassa rifiuti (TARES), sostenendo di avere diritto all'esenzione per le aree in cui produce e smaltisce in proprio rifiuti speciali (imballaggi terziari). La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei gradi precedenti, ha respinto il ricorso. La sentenza chiarisce che per ottenere l'esenzione TARES non è sufficiente dimostrare una produzione prevalente di rifiuti speciali, ma è necessario provare che in quelle specifiche aree la produzione di tali rifiuti sia esclusiva. L'onere di questa prova rigorosa ricade interamente sul contribuente.
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