Una società aerea, costituita nel 2003, richiedeva un'esenzione IRAP basata su una legge regionale siciliana che premiava la crescita rispetto alla media del triennio 2001-2003. La Corte di Cassazione ha negato il beneficio, stabilendo che l'esenzione IRAP spetta solo alle imprese esistenti e operative per l'intero triennio di riferimento. Questo periodo non è un semplice parametro di calcolo, ma un requisito fondamentale per accedere all'agevolazione, escludendo le imprese di più recente costituzione.
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