L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali sui compensi versati da un'Associazione Sportiva Dilettantistica a un istruttore tra il 2004 e il 2007. L'istruttore frequentava la palestra per allenamento personale e offriva occasionalmente consigli agli utenti in cambio di un rimborso forfettario. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che per tali prestazioni spetta l'esenzione contributiva sportivi dilettanti. I giudici hanno chiarito che l'agevolazione fiscale prevista per i redditi diversi si estende anche all'ambito previdenziale, a patto che l'associazione sia realmente senza scopo di lucro e che l'attività dell'istruttore non sia svolta in modo professionale o abituale. Di conseguenza, l'Associazione non deve pagare alcuna contribuzione.
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