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Esenzione Contributiva Sportiva

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Esenzione contributiva sportiva: associazione batte l’INPS
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un'Associazione Sportiva il pagamento dei contributi per quattro istruttori. L'Associazione si è opposta, sostenendo la natura non professionale delle prestazioni e l'assenza di scopo di lucro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente, confermando l'applicazione dell'esenzione contributiva sportiva. I giudici hanno chiarito che le somme corrisposte ai collaboratori di realtà dilettantistiche, entro i limiti di legge, non sono soggette a contribuzione se l'attività non è svolta in modo professionale o abituale. Per beneficiare dell'agevolazione non basta l'affiliazione formale al CONI, ma serve la prova concreta dell'assenza di lucro e dello svolgimento di reale attività dilettantistica. L'Associazione vince definitivamente la causa e non deve pagare i contributi richiesti.
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Esenzione contributiva sportiva: no a custodi e giardinieri
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un'Associazione Sportiva Dilettantistica per le prestazioni di quattro collaboratori (un giardiniere, un addetto alle pulizie e due custodi). Il Presidente dell'Associazione sosteneva che tali compensi rientrassero nell'esenzione contributiva sportiva prevista per i redditi diversi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Associazione. I giudici hanno stabilito che l'esenzione non si applica in modo automatico solo grazie all'affiliazione al CONI. Nel caso specifico, i lavoratori svolgevano mansioni ordinarie in modo abituale, ripetitivo e professionale, superando anche le soglie economiche di esenzione. Di conseguenza, l'Associazione deve versare i contributi previdenziali ordinari e pagare le spese legali.
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Esenzione contributiva sportiva: quando il lavoro diventa dipendente
Un'associazione sportiva dilettantistica ha contestato la richiesta dell'INPS di pagare i contributi previdenziali per un collaboratore addetto all'allestimento dei campi da gioco. L'associazione sosteneva che le somme pagate fossero esenti in quanto rimborsi per lo sport dilettantistico. Tuttavia, i giudici hanno accertato che il rapporto era di lavoro subordinato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'associazione, confermando che l'esenzione contributiva sportiva non si applica se la prestazione è svolta come vero e proprio lavoro dipendente. L'associazione perde la causa e deve pagare i contributi previdenziali e le spese di giudizio.
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